Se usi strumenti di intelligenza artificiale nella tua impresa o nel tuo studio, oggi ti riguardano soprattutto due cose: formare chi li usa (art. 4 dell'AI Act) e dichiarare certi contenuti generati con l'IA (art. 50, dal 2 agosto 2026). Le regole sull'alto rischio sono slittate al 2 dicembre 2027. Per l'uso a basso rischio non c'è nessuna registrazione da fare. In Italia si sono aggiunti la legge 132/2025 e, dall'8 ottobre 2026, il decreto legislativo 179/2026.
Il calendario aggiornato a ottobre 2026
L'AI Act è il Regolamento (UE) 2024/1689 e si applica a tappe. Il pacchetto di semplificazione chiamato AI Omnibus, in vigore dal 27 luglio 2026, ha spostato le date dell'alto rischio. Oggi il quadro, secondo la Commissione europea, è questo:
- 2 febbraio 2025: valgono le pratiche vietate e l'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4);
- 2 agosto 2025: governance e regole per i modelli di IA di uso generale;
- 2 agosto 2026: si applica la maggior parte delle regole, compresa la trasparenza dell'art. 50, e le autorità iniziano a vigilare;
- 2 dicembre 2026: scattano due nuovi divieti, sui contenuti sessuali intimi non consensuali e sul materiale pedopornografico generati con l'IA;
- 2 dicembre 2027: regole per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III, per esempio quelli per selezionare il personale;
- 2 agosto 2028: alto rischio nei prodotti regolati dell'Allegato I, come giocattoli e ascensori.
Alfabetizzazione: l'obbligo che hai già
L'art. 4 chiede a chi usa sistemi di IA di adottare misure per far crescere le competenze del proprio personale e di chi lavora per suo conto. Con l'AI Omnibus il testo è cambiato: l'obbligo resta, ma non devi garantire un livello preciso di competenza a ogni persona. Contano le misure che prendi, in proporzione al ruolo, all'esperienza e agli strumenti usati.
La Commissione precisa che non serve alcun certificato: basta un registro interno delle formazioni o delle altre iniziative. Non serve nemmeno un responsabile dell'IA. Chi usa un assistente di IA generativa per scrivere o tradurre deve conoscere almeno i rischi principali, come le allucinazioni. Per organizzare la formazione c'è la guida dedicata (Formazione IA in azienda: l'obbligo dell'AI Act e come organizzarla).
Pratiche vietate: poche, ma da conoscere
L'art. 5 vieta usi dell'IA che in una piccola impresa sono rari ma non impossibili. Per un datore di lavoro contano soprattutto tre divieti: dedurre le emozioni delle persone sul luogo di lavoro o nelle scuole, salvo motivi medici o di sicurezza; classificare le persone con un punteggio sociale che porta a un trattamento sfavorevole ingiustificato; usare tecniche manipolative che distorcono il comportamento e causano danni significativi.
Se un fornitore ti propone un software che legge l'umore di dipendenti o candidati da voce o volto, fermati e chiedi un parere prima di attivarlo.
Trasparenza (art. 50): cosa tocca a chi usa l'IA
L'art. 50 si applica dal 2 agosto 2026. Buona parte degli obblighi è del fornitore dello strumento: il chatbot deve far capire che parli con una macchina e i contenuti generati devono essere marcati in formato leggibile dalle macchine. Chi usa lo strumento, il deployer, ha due obblighi principali:
- dichiarare che un'immagine, un audio o un video che costituisce un deep fake è stato generato o manipolato con l'IA; per le opere evidentemente artistiche, creative o satiriche basta un'indicazione che non ne impedisca la fruizione;
- dichiarare che un testo è stato generato o manipolato con l'IA, quando lo pubblichi per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, a meno che una persona lo abbia rivisto o sia sotto controllo editoriale con un responsabile.
Cosa conta come deep fake e cosa no
Per il Regolamento un deep fake è un contenuto generato o manipolato con l'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti e potrebbe sembrare autentico a chi lo guarda. La dichiarazione va data in modo chiaro e distinguibile, al più tardi alla prima esposizione.
Le mail ai clienti e le descrizioni di prodotto non rientrano nella seconda ipotesi, che parla solo di testi pubblicati per informare su questioni di interesse pubblico. Se produci immagini o video con l'IA, valuta caso per caso se possano passare per autentici.
Alto rischio: rinviato, non cancellato
L'Allegato III classifica come ad alto rischio i sistemi usati per selezionare candidati, decidere su condizioni di lavoro, promozioni o licenziamenti, assegnare compiti in base al comportamento o a tratti personali, monitorare e valutare le prestazioni. Per questi sistemi gli obblighi si applicano dal 2 dicembre 2027.
Da deployer dovrai usare il sistema secondo le istruzioni, affidare la sorveglianza a persone competenti, conservare per almeno sei mesi i log che controlli e informare i lavoratori e i loro rappresentanti prima di metterlo in servizio (art. 26). Un sistema dell'Allegato III può non essere ad alto rischio se non comporta un rischio significativo e non influenza materialmente l'esito della decisione (art. 6, par. 3). Se un fornitore sostiene questo, chiedigli per iscritto su quali basi.
In Italia: legge 132/2025 e decreto 179/2026
La legge 23 settembre 2025, n. 132 è in vigore dal 10 ottobre 2025. Per i datori di lavoro l'art. 11 prevede che l'IA sul lavoro sia sicura, affidabile e trasparente e che il lavoratore sia informato nei casi dell'art. 1-bis del D.Lgs. 152/1997. Per i professionisti l'art. 13 limita l'IA ad attività strumentali e di supporto e impone di comunicare al cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni sui sistemi usati.
L'8 ottobre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua l'Italia all'AI Act. Indica ACN e AgID come autorità nazionali. All'art. 41 stabilisce che il datore di lavoro che usa l'IA non può prendere la decisione finale su costituzione, modifica o fine del rapporto solo con un trattamento automatizzato: decide una persona fisica, e le decisioni prese in violazione sono nulle. La ricerca e selezione delle candidature è esclusa da questo divieto.
Per le regole regionali c'è l'articolo dedicato (Legge sarda sull'intelligenza artificiale: cosa cambia per le imprese). Verifica con il tuo consulente legale la data di entrata in vigore del decreto.
Sanzioni, e cosa non serve fare
Le multe massime dell'art. 99 sono fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato per le pratiche vietate, e fino a 15 milioni o il 3% per gli obblighi dei deployer di alto rischio e per la trasparenza dell'art. 50. Per le PMI si applica il valore più basso tra importo e percentuale. Il D.Lgs. 179/2026 riprende questi importi (art. 23) e permette, per violazioni di scarsa gravità, un ordine di eliminare l'infrazione al posto della multa (art. 22). L'art. 4 non compare nell'elenco delle multe, ma resta un obbligo, vigilato dalle autorità nazionali.
Per l'uso a basso rischio non devi fare tre cose:
- registrarti: l'art. 49 impone la registrazione nella banca dati europea ai fornitori di sistemi ad alto rischio e, tra gli utilizzatori, solo alle autorità pubbliche;
- ottenere un certificato di formazione o nominare un responsabile IA: la Commissione dice che non servono;
- pagare tasse o inviare documenti ad AgID o ACN: nei testi della legge 132/2025 e del decreto 179/2026 non risulta nulla del genere a carico delle imprese che usano l'IA.
I 5 passi da fare adesso
Per una piccola impresa il lavoro è soprattutto di organizzazione e di carta. Questo è l'ordine che consigliamo:
- Fai l'inventario degli strumenti di IA che usate, comprese le funzioni di IA dentro i gestionali: chi li usa, per cosa, con quali dati.
- Controlla i divieti: nessuno strumento deve dedurre le emozioni di dipendenti o classificare persone con punteggi che le penalizzano.
- Forma le persone e tieni un registro: data, argomenti, partecipanti. Calibra il livello sul ruolo di ciascuno.
- Scrivi due regole sulla trasparenza: chi rivede i testi che pubblichi e come dichiari immagini, audio e video generati. Se sei un professionista, decidi come informi il cliente (art. 13 della legge 132/2025).
- Verifica gli strumenti che toccano il personale: se aiutano a selezionare, valutare o assegnare compiti, parlane con il fornitore e prepara l'informativa ai lavoratori. Per chi può aiutarti a impostare la formazione c'è la pagina dedicata (Formazione AI e innovazione).
Domande frequenti
L'AI Act riguarda anche una piccola impresa sarda?
Sì, se usi sistemi di IA. L'art. 4 si rivolge a fornitori e utilizzatori di sistemi di IA e non prevede esenzioni per le piccole imprese. Per le PMI la Commissione e gli Stati devono anzi offrire un sostegno specifico.
Serve un attestato di formazione sull'IA per i dipendenti?
No. Secondo le FAQ della Commissione basta un registro interno delle formazioni o di altre iniziative di guida. La formazione va però adattata a ruolo, esperienza e strumenti usati.
Se uso l'IA per scrivere post e mail devo dichiararlo?
Dipende da cosa pubblichi. L'art. 50 richiede la dichiarazione per i testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico senza revisione umana, e per i deep fake. Le mail ai clienti non rientrano in queste ipotesi. Se sei un professionista, la legge 132/2025 (art. 13) ti chiede di informare il cliente sui sistemi di IA che usi.
L'alto rischio è stato rinviato: posso aspettare a muovermi?
Solo per l'alto rischio, che si applica dal 2 dicembre 2027. L'alfabetizzazione e i divieti valgono già, e la trasparenza dell'art. 50 vale dal 2 agosto 2026.
Quali multe rischio se non faccio nulla?
Le multe massime vanno da 35 milioni di euro o 7% del fatturato per le pratiche vietate a 15 milioni o 3% per la trasparenza e per gli obblighi dell'alto rischio. Per le PMI vale il minore tra importo e percentuale, e il decreto 179/2026 prevede misure non pecuniarie per le violazioni lievi. Verifica il tuo caso con il tuo consulente legale o DPO.
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Fonti
- Commissione europea, AI Act (pagina di politica, aggiornata al 3 agosto 2026)
- Commissione europea, «AI Omnibus enters into force» (27 luglio 2026)
- AI Act Service Desk della Commissione, calendario di applicazione
- Commissione europea, AI literacy: domande e risposte (aggiornamento 27 luglio 2026)
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato al 27 luglio 2026: art. 4
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato: art. 5 (pratiche vietate)
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato: art. 50 (trasparenza)
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato: art. 6 (deroga) e art. 26 (obblighi dei deployer)
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato: art. 49 (registrazione)
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato: art. 99 (sanzioni)
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato: art. 113 (applicazione) e art. 3 (definizioni)
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato: Allegato III (alto rischio)
- Regolamento (UE) 2026/1744 (AI Omnibus), Gazzetta ufficiale dell'UE
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025
- Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026
Le informazioni sono state rilette sugli atti il 11 ottobre 2026. Prima di presentare domanda controlla sempre il bando e le eventuali proroghe.